L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nelle note n. 29 e n. 109, rispettivamente dell’11 e del 27 gennaio 2022, primi chiarimenti (FAQ) in merito all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, di cui alla nostra comunicazione n. 1/2022.
Ricordiamo, dunque, che dal 1° gennaio 2022, per l’avvio di attività di lavoro autonomo occasionale, il committente deve inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro. Come dalle indicazioni nella Nota n. 29 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tale comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Nelle more dell’adeguamento dei servizi telematici in essere, la comunicazione deve essere inviata tramite e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato di territoriale. I dati richiesti sono da inserire direttamente nel testo dell’e-mail. L’Ispettorato competente è individuato, di conseguenza, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.
Ulteriori chiarimenti, infine, sono stati forniti sotto forma di FAQ nella Nota n. 109 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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