Il Decreto-Legge 146/2021, convertito con la Legge 215/2021 e in vigore dal 21/12/2021, è intervenuto in materia di sicurezza al lavoro aumentando le sanzioni per i Datori di lavoro non in regola con la normativa.
Ai sensi del D. Lgs 81/2008 la disciplina sulla salute e sicurezza fisica dei lavoratori si applica a tutte le aziende a prescindere dal settore di attività svolta o delle tipologie di rischio. Per la tutela di qualsiasi soggetto che operi nell’organizzazione aziendale, sia esso autonomo, parasubordinato, dipendente o in esperienza di tirocinio.
Tra i principali adempimenti obbligatori, quindi, il Datore di Lavoro (art. 2, lettera b, D. Lgs 81/08) è tenuto ad adottare le seguenti misure:
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nomina del Medico competente, dei Preposti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nomina addetti antincendio e primo soccorso.
- Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento (DVR) che dovrà contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti e relative misure di prevenzione e protezione adottate. Particolare attenzione va posta nell’assunzione di personale femminile e delle conseguenti misure da porre in essere in caso di gravidanza.
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a suo carico.
- Eventuale adeguamento strutturale dei luoghi di lavoro e adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Formazione obbligatoria, Accordo Stato Regioni n. 221/2011:
- Base: non inferiore a 4 ore, dedicata a concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, viene conservata dal dipendente anche per successivi rapporti di lavoro.
- Specifica: non inferiore a 4, 8, 12 ore in relazione al rischio d’impresa classificato dall’allegato 2 del richiamato accordo n. 221/2011, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
- Preposti: durata minima 8 ore; test finale di apprendimento.
- Dirigenti: durata minima 16 ore; test finale di apprendimento.
Aggiornamento obbligatorio della formazione ogni 5 anni.
- In caso di affidamento lavori in appalto o subappalto: verificare i requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore o
dei lavoratori autonomi e predisporre il DUVRI.
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