Il 31 agosto 2022 è cessata la possibilità di applicare la modalità di lavoro smart working tramite la procedura “emergenziale”, cioè con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificate e senza l’accordo individuale, che sarebbe normalmente previsto dalla Legge n. 81/2017.

Dal 1° settembre 2022 si ritorna quindi all’applicazione della normativa ordinaria come prevista dalla Legge n. 81/2017.

È pertanto richiesta la stipula di un accordo individuale tra le parti che disciplina il lavoro all’esterno dei locali aziendali. Il contenuto dell’accordo dovrà tenere conto anche:

  • dell’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro
  • degli strumenti utilizzati dal lavoratore
  • dei tempi di riposo del lavoratore
  • delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L’accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato. Nell’ultimo caso il recesso dell’accordo dovrà avvenire con preavviso non inferiore a trenta giorni (90 giorni per lavoratori disabili). In presenza di un giustificato motivo, il recesso è possibile prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che stipulano accordi di smart working sono tenuti a dare priorità alle richieste di accesso a tale modalità di lavoro da parte di alcuni lavoratori, quali i genitori con figli minori di 12 anni, i lavoratori disabili gravi ai sensi della L. 104/1992 e i lavoratori caregivers (persone che prestano assistenza e si prendono cura di un familiare non autosufficiente, entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 1, comma 255 della Legge n. 205/2017).

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22/08/2022 ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 149, contenente le nuove modalità di comunicazione per gli accordi di smart working (ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21/06/2022, n. 73 convertito dalla Legge 4/08/2022, n. 122).

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