Con le recenti risposte alle istanze di interpello n. 233/2025 e n. 237/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune
precisazioni importanti in merito al trattamento fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con
particolare riferimento al trattamento fiscale di optional e ricariche elettriche ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a),
del TUIR. Forniamo di seguito una sintesi dei due interpelli.

La Risposta n. 233/2025 affronta il caso in cui il dipendente richieda optional extra per il veicolo aziendale,
sostenendone interamente il costo. L’Agenzia ha ribadito che il valore imponibile del fringe benefit si calcola
forfettariamente sulle tabelle ACI. Eventuali importi fatturati al dipendente diminuiscono il valore imponibile del
fringe benefit solo se riferite al godimento del veicolo stesso, non se riguardano servizi o beni ulteriori. I valori
addebitati al dipendente per optional non sono compresi tra gli elementi che definiscono il valore riportato nelle
tabelle ACI e, pertanto, non possono essere considerati per abbattere il valore del fringe benefit tassabile, ma
vengono trattenute separatamente dal netto della busta paga.

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