In data 28/12/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203 del 13/12/2024 c.d. “Collegato Lavoro”, di
cui riportiamo di seguito le sintesi delle più importanti novità, in vigore dal 12 gennaio 2025.

Art. 1 – Modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008
A seguito di assenza del lavoratore dipendente per motivi di salute per una durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, viene eseguita una visita medica precedente alla
ripresa del lavoro al fine di accertare l’idoneità alla mansione. Qualora il medico competente non ritenga necessario
procedere alla visita, è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Viene quindi abrogato
l’obbligo di visita e demandato al medico competente la decisione sull’effettuazione o meno in tale fattispecie.
In deroga al divieto generale di utilizzare quali luoghi di lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, è consentito
l’uso di tali locali quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i
requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/2008, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro comunica tramite PEC al competente ufficio territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso di tali locali, allegando adeguata documentazione, individuata con
apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti previsti. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori
informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni
richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

[…]