Con il D.M. 10/12/2024, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2024, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c.
è stato ridotto, a partire dall’1/01/2025, dal 2,5% al 2,0% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale produce effetti in relazione ad alcune disposizioni fiscali, tra cui il cosiddetto
ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472) utilizzato per regolarizzare gli omessi,
insufficienti o tardivi versamenti di tributi per il quale occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche
gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione a partire dal giorno successivo a quello entro il quale
doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare in caso di ravvedimento operoso è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di
pro rata temporis, ed è quindi pari:
• al 2,50%, dall’1/01/2012 al 31/12/2013;
• all’1,00%, dall’1/01/2014 al 31/12/2014;
• allo 0,50%, dall’1/01/2015 al 31/12/2015;
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