Con la Legge di Bilancio 2025 è stato confermato per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’aumento del tetto dell’esenzione fiscale e contributiva dei cosiddetti “fringe benefit” (1.000,00 euro per lavoratori senza figli a carico ovvero 2.000,00 euro per lavoratori con figli a carico). Questi limiti non costituiscono una “franchigia” ma una soglia, oltrepassata la quale, tutto diventa imponibile, anche quanto corrisposto in precedenza che godeva dell’esenzione fiscale e contributiva. Alla fine dell’anno pertanto è necessario verificare il totale dei beni e servizi erogati in natura al
lavoratore e, in caso di superamento delle sopraindicate soglie (1.000,00 euro e 2.000,00 euro), tutti i valori corrisposti dovranno essere considerati interamente imponibili.
Tra i beni e i servizi in natura, ai sensi dell’articolo 51 del Tuir, oltre a buoni spesa/carburante e auto aziendali in uso promiscuo, rientrano, a titolo di esempio, anche:
– il rimborso delle utenze domestiche, delle spese per affitto prima casa e degli interessi sul mutuo prima casa (fino al 2027);
– i prestiti al dipendente con tasso agevolato;
– le coperture assicurative extra-professionali;
– gli alloggi messi a disposizione del dipendente;
– i regali al dipendente (anche in occasione delle festività).
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