L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E del 22/12/2025 ha fornito alcuni chiarimenti importanti per garantire l’uniformità delle azioni dei propri uffici, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.Lgs. 192/2024.

Forniamo di seguito una sintesi dei contenuti importanti nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.
– Per trasferte o missioni si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un’altra sede operativa. Al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione, è riconosciuto anche il rimborso delle spese anticipate per conto del datore di lavoro nella località di trasferta, ove non direttamente da quest’ultimo sostenute.
– Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che la temporanea attività sia svolta fuori dal territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro oppure sia svolta all’interno dello stesso  comune.
– Nel caso in cui la trasferta avvenga fuori dal territorio comunale, l’articolo 51, comma 5, del TUIR prevede tresistemi, tra loro alternativi, di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: forfetario, misto e analitico.

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