Con Nota n. 14744 del 13/10/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito
all’obbligo di convalida delle dimissioni dei genitori lavoratori – ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 –
anche quando tali dimissioni vengono presentate durante il periodo di prova.
Il Ministero ha ricordato che la normativa prevede la necessità di convalida delle dimissioni rassegnate da lavoratrici
madri o padri lavoratori entro i primi tre anni di vita del bambino, indipendentemente dal periodo contrattuale in cui
esse avvengono. Tale obbligo è volto a garantire la genuinità della volontà del lavoratore e a prevenire condotte
discriminatorie o coercitive da parte del datore di lavoro.
Viene precisato che nell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001, non è prevista alcuna esclusione relativa al periodo
di prova. Pertanto, anche in questa fase del rapporto di lavoro, le dimissioni devono essere convalidate presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o l’Ufficio ispettivo competente.
[…]