La Legge 17/12/2021 n. 215, di conversione del D.L. 146/2021, introduce un nuovo obbligo di comunicazione, preventiva, in capo al Committente che si avvalga di prestazioni rese da lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.), al fine, secondo la norma, di monitorare ed evitare forme elusive di utilizzo di tale contratto.
La comunicazione dovrà essere inoltrata secondo le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del D. Lgs. 81/2015. A tale proposito, in attesa della specifica circolare da parte della Direzione Generale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, la comunicazione potrà essere fatta via pec all’indirizzo della sede territorialmente competente.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 Euro fino ad un massimo di 2.500,00 Euro, oltre alla previsione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro possa adottare un provvedimento di sospensione dell’attività qualora riscontri almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.