La Legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021, ha introdotto importanti modifiche nell’ambito degli ammortizzatori sociali.

Disposizioni generali

La prima modifica riguarda i lavoratori beneficiari: infatti dal 1° gennaio 2022 possono essere destinatari di trattamenti di integrazione salariale anche lavoratori a domicilio e apprendisti, a prescindere dal tipo di apprendistato. I trattamenti applicabili dipendono dall’inquadramento del datore di lavoro.

Oltre alla proroga del periodo di apprendistato alla ripresa delle attività in seguito alla sospensione per cassa integrazione, in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo, eventualmente da ridefinire ai sensi del D. Lgs. 81/2015.

La riforma ha ridotto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni. Tale requisito non è comunque richiesto in caso di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.

Dal 1° gennaio 2022 il tetto al trattamento di integrazione salariale diventa unico. L’importo massimo mensile è stabilito annualmente dall’INPS e non dipende più dalla retribuzione mensile di riferimento.

Rimane stabile la misura del contributo addizionale (9% fino a un limite complessivo di 52 settimane di integrazione salariale in un quinquennio mobile e del 12% oltre tale limite, fino a 104 settimane in un quinquennio mobile), ma viene introdotta un’ulteriore previsione che premia le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta, riducendo il contributo dovuto.

Dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per tali aziende sarà del 6% fino a un limite complessivo di 52 settimane di integrazione salariale in un quinquennio mobile e del 9% oltre tale limite, fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

CIGS

Importanti novità riguardano il campo di applicazione della CIGS. Tali tutele sono state estese a tutte le imprese che nel semestre precedente abbiano avuto più di 15 dipendenti e che non accedono a:

  • fondi di solidarietà bilaterali,
  • fondi bilaterali alternativi
  • fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il requisito dei 15 dipendenti è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Rientrano nel campo di applicazione CIGS anche aziende iscritte al FIS purché abbiano più di 15 dipendenti.

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