,È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, la Legge n. 197, legge di bilancio che ha introdotto, tra le altre, modifiche in materia di lavoro con effetto dal 1° gennaio 2023.

Esonero contributivo IVS a carico dei lavoratori dipendenti

Viene confermato per tutto il 2023, l’esonero contributivo IVS sulla quota dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692,00 euro. Inoltre, per i lavoratori che percepiscono mensilmente una retribuzione imponibile non superiore a 1.923,00 euro, l’esonero contributivo spetta in misura pari al 3%. Resta confermata l’applicabilità dell’esonero anche sulla tredicesima mensilità.

Incentivi under 36, donne svantaggiate e percettori di Reddito di Cittadinanza

I datori di lavoro che, nel corso dell’anno 2023, assumono o trasformano con contratto di lavoro a tempo indeterminato persone di età inferiore a 36 anni, potranno beneficiare di un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 666,67 euro mensili, per 36 mesi. Qualora l’assunzione venga effettuata in una sede o unità produttiva situa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campagna, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata massima si estende a 48 mesi.

L’incentivo cosiddetto “donne svantaggiate” è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, personale femminile con le seguenti caratteristiche:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e prive di impiego da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età operanti in settori caratterizzati da forte disparità di genere e disoccupate da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi.

Per le assunzioni a tempo determinato l’esonero è applicabile per massimo 12 mesi, che aumentano a 18 per le assunzioni a tempo indeterminato, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui.
Dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiari di reddito di cittadinanza possono godere di un incentivo contributivo pari al 100% dei contributi a proprio carico, per una durata massima di dodici mesi e nel limite di 8.000,00 euro su base annua.
Tali incentivi rientrano all’interno della disciplina in materia di aiuti di stato e pertanto per la loro fruizione è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

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