Con la presente informativa si ritiene utile richiamare l’attenzione circa gli obblighi formativi, in capo al datore di lavoro, nel rapporto di apprendistato professionalizzate.

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale.
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato:
– giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
– giovani di 17 anni se in possesso di un attestato di qualifica professionale;
– beneficiari di trattamento di disoccupazione, senza alcun limite di età, al fine della loro qualificazione o
riqualificazione.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e deve contenere il piano formativo individuale nel quale sono dettagliati i contenuti della formazione, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
La causa mista costituente la natura del rapporto “lavoro/formazione”, consente di beneficiare di agevolazioni retributive e contributive in capo al datore di lavoro.
Tuttavia, sono previsti anche ulteriori vincoli da rispettare rispetto ad un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di seguito ricordiamo gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro e le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

 

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