L’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, come ormai noto, entro il 31/01/2022 dovrà essere effettuata la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi/stipulati nell’anno 2021.
In particolare, entro la suddetta data, l’utilizzatore/società utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi/stipulati nel 2021, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In caso di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura da 250,00 Euro a 1.250,00 Euro.
L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).
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