Il 30 dicembre 2021 il Ministero dalla Salute ha aggiornato il protocollo delle misure di quarantena da rispettare, differenziando le regole secondo lo stato di vaccinazione.
Per quarantena si intende il periodo di auto-isolamento da rispettare in seguito ad aver avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva (si veda tabella in allegato)

Soggetti contagiati. L’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, per coloro che:

  • abbiano precedentemente ricevuto la dose booster,
  • abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni,
  • in assenza di sintomi o asintomatici da almeno 3 giorni
  • al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico-rapido con risultato negativo.

Lavoratori agili in quarantena fiduciaria. Segnaliamo che non risulta variato l’orientamento dell’INPS.  In caso di quarantena fiduciaria, a seguito di contatto stretto con una persona risultata positiva al tampone per coronavirus, non costituisce incapacità temporanea al lavoro, ma una situazione di rischio per la collettività. Pertanto, qualora il lavoratore possa svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, non troverà applicazione l’equiparazione dell’assenza alla malattia.

Smart Working

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il Ministero del Lavoro in una circolare congiunta con il Ministero della Pubblica Amministrazione ha raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro smart working anche nel settore privato.

Fino al 31 marzo 2022 è possibile attivare lo smart working con modalità semplificata, quindi senza accordo individuale, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito del Ministero del Lavoro e dell’Inail.

L’INPS, nel messaggio n. 74 dell’8/01/2022, ha comunicato la proroga al 31 marzo 2022 del termine di fruizione del “Congedo Parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

I requisiti per accedere Congedo Parentale SARS CoV-2 sono i seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il figlio, per il quale si presenta la domanda, è convivente e minore di 14 anni (non si applica a figli disabili);
  • il figlio, per il quale si presenta la domanda, è
    • affetto da SARS CoV-2
    • in quarantena da contatto
    • con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Contrariamente al passato, il congedo potrà essere richiesto anche da un genitore che lavora in modalità smart working, purché ci siano tutti gli altri i requisiti. Rimane invariata l’indennità riconosciuto dall’INPS, pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.

Il congedo non può essere fruito da entrambi i genitori nello stesso giorno. Per altre varie situazioni di compatibilità/incompatibilità (ad esempio, malattie, ferie, altri congedi), si fa riferimento a quanto riportato dall’INPS nella circolare n. 189 del 17/12/2021.

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