Il Decreto Legge n. 1 introduce l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo è valido a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

La disposizione riguarda anche coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale per gli “over 50”, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 Euro in uno dei seguenti casi. Soggetti che:

  1. alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  3. a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87.

L’irrogazione della sanzione viene effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Controllo green pass

Sempre per previsione del DL 1/2022, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori sopra i 50 anni

  • dipendenti pubblici
  • dipendenti privati
  • liberi professionisti autonomi
  • chiunque svolga un’attività lavorativa

è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere il green pass rafforzato (si veda anche quarantena e smart working) .

Di conseguenza, i datori di lavoro saranno tenuti alla verifica del possesso del green pass rafforzato da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale

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