La Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha introdotto modifiche in materia di lavoro e fisco.
IRPEF: modifiche al regime di tassazione
La legge modifica il sistema degli scaglioni Irpef, prevedendo l’eliminazione e l’introduzione di nuove aliquote.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall’anno 2022, avrà quindi le seguenti aliquote per scaglioni di reddito
- 23% | Fino a 15.000€
- 25% | Oltre i 15.000€ e fino a 28.000€
- 35% | Oltre i 28.000€ e fino a 55.000€
- 43% | Oltre i 50.000€
Modifiche alle detrazioni per lavoro dipendente ed assimilato su base annua:
- per i redditi inferiori o uguali a 15.000,00 Euro, importo delle detrazioni di 1.880,00 Euro;
- per i redditi superiori a 15.000,00 Euro ma inferiori o uguali a 28.000,00 Euro, il calcolo sarà il seguente: 1.910 + 1.190 x (28.000 – Reddito complessivo) / 13.000;
- per i redditi superiori a 28.000,00 Euro e fino a 50.000,00 Euro il calcolo sarà: 1.910 x (50.000 – Reddito complessivo) / 22.000.
Il trattamento integrativo previsto dalla Legge 21/2020 (ex bonus Renzi), pari a 1.200,00 Euro annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro, viene riconosciuto solo ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 15.000,00 Euro annui.
A tale bonus potranno tuttavia accedere anche i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 15.000,00 e 28.000,00 Euro, qualora la somma delle detrazioni familiari, delle detrazioni da lavoro dipendente e di altre detrazioni per oneri (interessi su mutui, spese mediche, riqualificazione energetica, ecc.) siano superiori all’ammontare dell’imposta lorda.
L’ulteriore detrazione, per i redditi da 28.000,00 Euro a 40.000,00 Euro viene soppressa con effetto dal periodo d’imposta 2022.
Assunzioni beneficiari del Reddito di Cittadinanza
L’incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza è applicabile anche per l’anno 2022. Sarà valido sia per le assunzioni a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato), sia per assunzioni con contratto a tempo determinato (anche) part time.
Quota 102
Il legislatore modifica i requisiti per accedere alla pensione anticipata per coloro che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria od alla Gestione Separata Inps, introducendo la c.d. Quota 102. Di conseguenza, il diritto alla pensione anticipata, a decorrere dal 2022, si maturerà non più con 62 anni ma con 64 anni d’età, mentre rimangono invariati i 38 anni di anzianità contributiva.
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