L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nelle sue note n. 530 del 21/03/2022 e n. 1451 dell’11/07/2022, in attesa delle nuove linee-guida Stato Regioni, ha chiarito alcuni aspetti importanti sulle novità della Legge di Bilancio 2022 che riguardano i tirocini extracurriculari.
La Legge 234/2021, all’art. 1 comma 723, prevede che “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.”
L’INL precisa che, ai fini della contestazione del reato, con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, è sufficiente provare che il tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
L’eventuale richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato avviene solamente su istanza del tirocinante all’Autorità Giudiziaria, mentre ciò non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, si è svolto come un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
Il conseguente recupero contributivo da parte degli istituti previdenziali è indipendente dalla scelta del lavoratore di adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante, potendo essere, pertanto, rilevato nella normale attività di controllo.
Per quanto riguarda l’applicabilità della nuova sanzione, l’INL ha precisato che la stessa risulta applicabile fin dall’entrata in vigore della Legge 234/2021, cioè dal 1° gennaio 2022.
La sanzione stessa si applica non solo ai tirocini iniziati dopo tale data, ma, per i tirocini “a cavallo” (iniziati nel 2021 e conclusi nel 2022), la nota dell’INL specifica che la norma trova comunque applicazione, trattandosi di un illecito di natura permanente. Il calcolo della sanzione, tuttavia, terrà conto solamente delle giornate decorse dal 01° gennaio 2022, ovvero dall’entrata in vigore della norma, in quanto è da tale data che il fatto costituisce reato.