L’art. 22 del D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 142/2022, dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, già introdotta dagli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2022 che:

  1. non hanno percepito l’indennità una tantum di € 200,00 nel mese di luglio 2022;
  2. erano titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro);
  3. fino al 18 maggio 2022, non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%, in quanto destinatari di eventi con copertura figurativa integrale a carico Inps.
  4. Tale indennità è riconosciuta dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di:
  • non essere titolare delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022;
  • essere stato soggetto di eventi di cui al punto 3);
  • essere consapevole che l’indennità non spetta laddove già erogata d’ufficio da parte dell’INPS.

Rimane fermo l’obbligo del lavoratore di presentare la dichiarazione solo ad un datore di lavoro che provvederà poi al pagamento dell’indennità.
Si consiglia di sottoporre il modello di dichiarazione in allegato ai lavoratori neoassunti da luglio 2022 che valuteranno la compilazione in base alla loro situazione individuale. Le eventuali richieste sono da restituire firmate al referente di Unilabor entro il 28 ottobre 2022.