È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/09/2022 il D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti Ter) che, tra le varie misure, disciplina le modalità e i requisiti per l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti dell’importo di 150,00 Euro. L’INPS in data 17 ottobre ha definito i dettagli operativi per l’erogazione che di seguito condividiamo.
Lavoratori dipendenti
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori subordinati, con esclusione del lavoro domestico, in forza nel mese di novembre, che:
- nelle competenze del mese di novembre abbiano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali che non eccede 1.538,00 Euro;
- non siano titolari di trattamenti pensionistici;
- non siano beneficiari del reddito di cittadinanza.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore, come da allegato, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 (trattamenti pensionistici e appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza).
L’indennità spetta anche in caso di copertura integrale di contribuzione figurativa purché la retribuzione teorica del mese non superi il limite di 1.538,00 Euro.
L’erogazione è prevista con la retribuzione del mese di novembre 2022 e il credito maturato dal datore di lavoro sarà compensato attraverso la denuncia UNIEMENS. L’indennità spetta una sola volta a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in essere e la domanda deve essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà all’erogazione dell’una tantum.
Lavoratori stagionali, con contratto a termine, intermittenti e iscritti al FPLS
I datori di lavoro pagheranno, sempre previa dichiarazione, in automatico, con la retribuzione di novembre 2022, l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno.
L’INPS invece eroga, in via residuale, l’indennità su richiesta a quei soggetti che rientrano nei parametri definiti dai commi 13 e 14 dell’articolo 19, D.L. 144/2022 (prestazione nel 2021 per almeno 50 giornate e reddito nel 2021 non superiore a 21.000,00 Euro) e che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
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