Con la circolare n. 45/2023 l’Inps, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (vedi ns. circolare 3/2023), ha diffuso le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale.

L’articolo 1, comma 359 della Legge 197/2022 ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità spettante ai lavoratori dipendenti per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino, alla condizione che il congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La modifica normativa non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione ma ha solo elevato l’indennità di 1 mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, purché fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.