In data 12 aprile 2023 le Organizzazioni sindacali Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e poi successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2022 ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Di seguito vengono delineate le principali novità previste dal rinnovo.

Incrementi retributivi

L’accordo prevede, a favore dei dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023, un aumento retributivo complessivo di 450,00 euro lordi, corrisposti in tre tranches con le seguenti decorrenze:

  • 150,00 euro a partire dal 1° dicembre 2023;
  • 150,00 euro a partire dal 1° luglio 2024;
  • 150,00 euro a partire dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni somma concessa dal datore di lavoro, a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31/12/2019.

Conseguentemente, per i dirigenti in forza al 30 novembre 2023, nonché per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 2023, il minimo contrattuale mensile viene fissato nelle seguenti misure:

  • 4.040,00 euro a partire dal 1° dicembre 2023;
  • 4.190,00 euro a partire dal 1° luglio 2024;
  • 4.340,00 euro a partire dal 1° luglio 2025.
Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, è prevista l’erogazione di un importo a titolo di una tantum a favore dei dirigenti in forza al 12 aprile 2023 (data di stipula dell’accordo) indipendentemente dalla data di nomina a dirigente.

L’importo, erogato a titolo di arretrati retributivi, è pari a 2.000,00 euro lordi viene suddiviso in tre tranches:

  • 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
  • 700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
  • 600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

L’una tantum non da considerare agli effetti del computo del T.F.R. né di alcun istituto contrattuale e, solo per i dirigenti assunti successivamente all’1.01.2020, viene erogato in proporzione ai mesi di anzianità maturata nel corso del triennio 1/01/2020-31/12/2022.

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