È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/03/2023 il Decreto Legislativo n. 24/2023 che attua la direttiva UE 2019/1937 (Whistleblowing). Il Decreto racchiude in un testo unico il regime di protezione delle persone che segnalano, nel contesto lavorativo, violazioni delle disposizioni normative nazionali e di diritto UE.

Il DL ha come obiettivo la tutela di chi segnala violazioni del diritto UE o nazionale che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Restano quindi escluse dall’applicazione della norma quelle segnalazioni che riguardano esclusivamente una lesione della sfera personale (ad es. rivendicazioni che riguardano il proprio rapporto di lavoro).

La norma, oltre all’ambito pubblico, si applica anche ai datori di lavoro privati che:

  1. hanno occupato in media, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti;
  2. rientrano nell’ambito dell’applicazione della normativa in materia di:
    • mercati finanziari;
    • prevenzione del riciclaggio e misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo;
    • sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente;
    • nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs. no. 231/2001

anche se non raggiungono il livello dimensionale di cui al punto 1.

La tutela riguarda anche lavoratori autonomi, co.co.co, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, lavoratori in fase di assunzione oppure cessati (se la notizia è stata appresa durante il rapporto di lavoro), azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Segnalazioni

Le imprese interessate devono attivare canali di segnalazione interni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità delle persone coinvolte nella segnalazione delle violazioni e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale:

  • entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione deve essere rilasciato un avviso di ricevimento,
  • entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento deve essere fornito un riscontro a chi ha fatto la segnalazione.

I preposti alla gestione del canale di segnalazione devono poi mettere a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, che siano accessibili e facilmente visibili a tutti i soggetti interessati dalla normativa, interni ed esterni all’impresa.

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