Come ormai noto, l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che entro il 31/01/2023 dovrà essere effettuata la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione conclusi/stipulati nell’anno 2022.
In particolare, entro la suddetta data, l’utilizzatore/società utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi/stipulati nel 2022, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In caso di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura da 250,00 a 1.250,00 Euro.
L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).
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