È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/05/2022 il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) il quale agli artt. 31 s.s. disciplina le modalità e i requisiti per beneficiare dell’indennità una tantum di 200€. Tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituirà reddito né ai fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.

Di seguito ne riportiamo il dettaglio.

Lavoratori dipendenti – erogazione tramite datore di lavoro

L’art. 31 del Decreto riconosce l’indennità una tantum di 200€ ai lavoratori subordinati che:

  • nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato, almeno per una mensilità, dell’esonero contributivo dello 0,80% previsto dalla Legge 234/2021;
  • non siano titolari di trattamenti pensionistici;
  • non siano beneficiari del reddito di cittadinanza.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici e appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza).

L’erogazione è prevista con la retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato dal datore di lavoro sarà compensato attraverso la denuncia UNIEMENS. L’indennità spetta una sola volta a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in essere.

Altri lavoratori – erogazione dall’INPS su domanda

L’articolo 32 riconosce, su domanda dell’interessato, il diritto ai seguenti soggetti:

  • Co.co.co. iscritti alla Gestione Separata purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000,00 Euro per l’anno 2021;
  • Lavoratori stagionali a tempo determinato ed intermittente che nel corso del 2021 abbiano percepito un reddito inferiore a 35.000,00 Euro e abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro;
  • Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022;
  • Lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, e per i quali risulta per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione Separata;
  • Lavoratori iscritti al fondo di pensione dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000,00 Euro per l’anno 2021;
  • Venditori a domicilio con reddito derivante dall’attività di vendita riferito all’anno 2021 superiore a 5.000,00 Euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto.

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