L’INPS, con la circolare n. 32/2023 e con il messaggio n. 1356/2023, fornisce alcune importanti novità e chiarimenti sul congedo obbligatorio del lavoratore padre, in seguito alle modifiche al testo del D.Lgs. n. 151/2001, entrate in vigore il 13/08/2022, che hanno reso tale congedo strutturale.

Ricordiamo che il congedo obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e devono essere richiesti dal dipendente al datore di lavoro per iscritto,
ove possibile in relazione all’evento della nascita, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

L’INPS, con circolare n. 32/2023, ha ricordato che, secondo il nuovo testo del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di fruizione del congedo di paternità si applicheranno al padre le stesse tutele previste per la madre lavoratrice:

  • è vietato il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo di paternità stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, il lavoratore padre che ha goduto del congedo di paternità ha diritto all’indennità di mancato preavviso;
  • il lavoratore padre che si dimette nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento non è tenuto al preavviso.

In conseguenza delle modifiche al testo del D.Lgs. n. 151/2001 e alle tutele che ora si applicano anche al lavoratore padre, l’INPS specifica che il padre lavoratore che si dimette nel periodo di divieto di licenziamento ha diritto alla NASpI, come già previsto nel caso delle dimissioni della lavoratrice madre.

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