Con il messaggio n. 2788/2023 l’Inps, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (vedi Circolari Unilabor n. 3/2023 e 11/2023), ha diffuso le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i periodi già goduti da gennaio a giugno 2023.
Ricordiamo quanto già riportato nella Circolare Unilabor n. 11/2023, in merito alle indicazioni della circolare INPS n. 45/2023:

L’articolo 1, comma 359 della Legge 197/2022 ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità spettante ai lavoratori dipendenti per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino, alla condizione che il congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La modifica normativa non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione ma ha solo elevato l’indennità di 1 mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, purché fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

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