E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 85 del 3/07/2023, di conversione, con modificazioni, del
Decreto-Legge n. 48/2023. Riportiamo di seguito le novità più importanti per i datori di lavoro.
Contratti a tempo determinato – articolo 24
Oltre ai cambiamenti già introdotti con il Decreto-Legge n. 48/2023 (sostituzione delle causali di cui all’articolo 19 del
D. Lgs 81/2015 comma 1), la conversione in legge apporta le seguenti novità in materia di contratti a termine e di
somministrazione:
– in caso di rinnovo, come per la proroga, sarà necessario l’indicazione della causale di cui all’art. 19, comma 1
D.Lgs. 81/2015 solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi. Ai fini del computo del termine di dodici mesi
previsto si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.
48/2023 (5 maggio 2023).
– sono esclusi dal limite numerico di assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, previsto
dall’articolo 31 del D.Lgs. 81/2015, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato nonché i soggetti
disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori
sociali ed i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014.
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